Norme per l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri

L’Albo professionale degli ingegneri, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario, è suddiviso dal D.P.R. 328/2001 nelle seguenti sezioni:

  • SEZIONE A
    Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.
    L’ingegnere della seziona A ha una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
  • SEZIONE B
    Ragruppa gli ingegneri che hanno conseguito uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99 nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.
    L’ingegnere della sezione B ha un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Ciascuna sezione è ulteriormente ripartita nei seguenti Settori:

  • Ingegneria Civile e Ambientale;
  • Ingegneria Industriale;
  • Ingegneria dell’Informazione.

A ciascun ingegnere, in relazione alla Sezione e al Settore di appartenenza e di inserimento nell’Albo, spetta uno o più dei seguenti titoli professionali:

  • Sezione A:
    • Ingegnere civile ed ambientale;
    • Ingegnere industriale;
    • Ingegnere dell’informazione;
  • Sezione B:
    • Ingegnere civile ed ambientale iunior
    • Ingegnere industriale junior;
    • Ingegnere dell’informazione junior;

L’iscrizione nella SEZIONE A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di:

  • Laurea MAGISTRALE II livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

    • Settore Civile ambientale:
      • classe LM-4   – Architettura e ingegneria edile-architettura
      • classe LM-23 – Ingegneria civile
      • classe LM-24 – Ingegneria dei sistemi edilizi
      • classe LM-26 – Ingegneria della sicurezza
      • classe LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio
    • Settore Industriale:
      • classe LM-20 – Ingegneria aereospaziale e astronautica
      • classe LM-21 – Ingegneria biomedica
      • classe LM-22 – Ingegneria chimica
      • classe LM-25 – Ingegneria dell’automazione
      • classe LM-26 – Ingegneria della sicurezza
      • classe LM-28 – Ingegneria elettrica
      • classe LM-30 – Ingegneria energetica e nucleare
      • classe LM-31 – Ingegneria gestionale
      • classe LM-33 – Ingegneria meccanica
      • classe LM-34 – Ingegneria navale
      • classe LM-53 – Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali
    • Settore dell’Informazione:
      • classe LM-18 – Ingegneria informatica
      • classe LM-21 – Ingegneria biomedica
      • classe LM-25 – Ingegneria dell’automazione
      • classe LM-26 – Ingegneria della sicurezza
      • classe LM-27 – Ingegneria delle telecomunicazioni
      • classe LM-29 – Ingegneria elettronica
      • classe LM-31 – Ingegneria gestionale
      • classe LM-32 – Ingegneria informatica

 

  • Laurea SPECIALISTICA II livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi: 
    • Settore Civile ambientale:
      • classe 4/S – Architettura e ingegneria edile;
      • classe 28/S – Ingegneria civile;
      • classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;
    • Settore Industriale:
      • classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;
      • classe 26/S – Ingegneria biomedica;
      • classe 27/S – Ingegneria chimica;
      • classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
      • classe 31/S – Ingegneria elettrica;
      • classe 33/S – Ingegneria energetica e nucleare;
      • classe 34/S – Ingegneria gestionale;
      • classe 36/S – Ingegneria meccanica;
      • classe 37/S – Ingegneria navale;
      • classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;
    • Settore dell’Informazione:
      • classe 23/S – Informatica;
      • classe 26/S – Ingegneria biomedica;
      • classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;
      • classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;
      • classe 32/S – Ingegneria elettronica;
      • classe 34/S – Ingegneria gestionale;
      • classe 35/S – Ingegneria informatica,

L’iscrizione nella SEZIONE B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso di:

  • Laurea TRIENNALE I livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

    • Settore civile ambientale:
      • classe L-17  – Scienze dell’architettura;
      • classe L-23  – Scienze e tecniche dell’edilizia;
      • classe L-7    – Ingegneria civile e ambientale;    
    • Settore industriale:
      • classe L-9    – Ingegneria industriale;  
    • Settore dell’Informazione:
      • classe L-8    – Ingegneria dell’informazione;
      • classe L-31  – Scienze e tecnologie informatiche;   
    • Laurea TRIENNALE I livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:
      • Settore civile ambientale:
        • classe 4  – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
        • classe 8  – Ingegneria civile e ambientale;
      • Settore industriale:
        • classe 10 – Ingegneria industriale;
      • Settore dell’Informazione:
        • classe 9   – Ingegneria dell’informazione;
        • classe 26  – Scienze e tecnologie informatiche;

Può costituire titolo per l’iscrizione all’Albo (alla Sezione e Settore indicati nel provvedimento e subordinatamente al soddisfacimento delle eventuali misure compensative imposte) anche il decreto del Ministero della Giustizia di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore conseguiti nella Comunità europea che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Modulistica ed informazioni per la domanda di riconoscimento sono fornite sul sito ministeriale all’indirizzo: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp.

Si riportano alcuni articoli specifici previsti dal

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Art. 45. Sezioni e titoli professionali

  1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.
  2. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
    • a) civile e ambientale;
    • b) industriale;
    • c) dell’informazione.
  3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
    • a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
    • b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
    • c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.
  4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
    • a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
    • b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
    • c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.
  5. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”; “sezione degli ingegneri – settore industriale”; “sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”; “sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.

Art. 46. Attivita’ professionali

  1. Le attivita’ professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi’ ripartite tra i settori di cui all’articolo 45,
  2. comma 1:
    • a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
    • b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
    • c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attivita’ indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2,

 le attivita’, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:

  1. a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

  1. b) per il settore “ingegneria industriale”:

1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attivita’ che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonchè di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

  1. c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:

1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attivita’ che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonchè di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47 Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove

  1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
  2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
  3. a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) classe 28/S – Ingegneria civile;

3) classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e per il territorio;

  1. b) per il settore industriale:

1) classe 25/S – Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;

3) classe 27/S – Ingegneria chimica;

4) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;

5) classe 31/S – Ingegneria elettrica;

6) classe 33/S – Ingegneria energetica e nucleare;

7) classe 34/S – Ingegneria gestionale;

8) classe 36/S – Ingegneria meccanica;

9) classe 37/S – Ingegneria navale;

10) classe 61/S – Scienza e ingegneria dei materiali;

  1. c) per il settore dell’informazione:

1) classe 23/S – Informatica;

2) classe 26/S – Ingegneria biomedica;

3) classe 29/S – Ingegneria dell’automazione;

4) classe 30/S – Ingegneria delle telecomunicazioni;

5) classe 32/S – Ingegneria elettronica;

6) classe 34/S – Ingegneria gestionale;

7) classe 35/S – Ingegneria informatica.

 L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

  1. a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
  2. b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
  3. c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
  4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l’iscrizione.
  5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della stessa sezione l’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  6. a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
  7. b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione.

Art. 48. Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove

  1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
  2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
  3. a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;

2) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;

  1. b) per il settore industriale:

 1) classe 10 – Ingegneria industriale;

  1. c) per il settore dell’informazione:

1) classe 9 – Ingegneria dell’informazione;

2) classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

  1. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  2. a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
  3. b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
  4. c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
  5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
  6. a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione;
  7. b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l’iscrizione.

Art. 49. Norme finali e transitorie

  1. Gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
  2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
  3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonchè nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.